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Patrocinio a spese dello Stato

NOTA INFORMATIVA AI FINI DELL'AMMISSIONE DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE (D.P.R. 115/2002)
COMPETENZA

II Consiglio dell'Ordine degli avvocati è competente a emettere, in via anticipata e provvisoria, un provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per le sole cause civili e per i procedimenti di volontaria giurisdizione.
La competenza territoriale è determinata dal luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria davanti alla quale è pendente la causa. Se la controversia non è ancora pendente, la competenza è quella del luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria che dovrà conoscere il merito.
La domanda per i soli giudizi civili si presenta presso la segreteria dell'Ordine degli avvocati di Nuoro.

CHI PUO' RICHIEDERE L'AMMISSIONE

• il cittadino italiano;
• il cittadino comunitario U.E.;
• il cittadino non comunitario se soggiornante in Italia;
• l'apolide;
• gli enti o associazioni no-profit.

A QUALI CONDIZIONI

Nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2025, è stato pubblicato il decreto 22 aprile 2025 del Ministero della Giustizia che ha aggiornato il limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, portandolo a € 13.659,64.

QUI il decreto 22 aprile 2025

CHE COSA FA IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DOPO IL DEPOSITO DELLA DOMANDA
Valuta la non manifesta infondatezza delle pretese da far valere e la sussistenza delle condizioni per l'ammissibilità.
Entro dieci giorni emette un provvedimento di ammissibilità, di sospensione per incompletezza o di rigetto della domanda.
Trasmette copia del provvedimento finale all'interessato, al Tribunale competente e all'Agenzia delle Entrate (per la verifica dei redditi dichiarati).
CHE COSA SI DEVE FARE DOPO IL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE
L'interessato può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall'elenco degli avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato.
CHE COSA SI PUO' FARE SE LA DOMANDA NON VIENE ACCOLTA
L'interessato può riproporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio. II provvedimento del Consiglio dell'Ordine è provvisorio; esso sarà oggetto di conferma, modifica o revoca da parte del giudice.
Copia del provvedimento di questo Consiglio, unitamente alla copia dell'istanza del richiedente, è trasmessa all'Ufficio delle Entrate competente del Ministero delle Finanze ai fini della verifica dei redditi dichiarati.

SANZIONI PREVISTE IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE

 Art. 125, D.P.R. 115/2002:
 1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.
 2. Le pene previste dal comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 1, lettera d)*.
 *Impegno a comunicare fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria. E', altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.

Allegati

Elenco Avvocati abilitatiElenco Nominativi 07.10.2025.pdf
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MAGGIO 2002, N. 115DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MAGGIO 2002 - N. 115 .pdf
Moduli Iscrizione ElenchiModulo Iscrizione liste PNA 04.12.2024.pdf