DOMANDE DI ESONERO EX ART.10 
DEL REGOLAMENTO EX ART. 21, L. 247/2012
 
Si comunica che, a partire da lunedì 6 febbraio 2017,
 sarà disponibile sul sito web della Cassa la funzionalità per la 
presentazione dell'istanza di esonero dal pagamento dei contributi 
minimi 2017, ex art. 10 Regolamento di attuazione art. 21 legge 
247/2012.
Si precisa che l'esonero può essere chiesto, per una sola volta nell'arco dell'intera vita professionale ed esclusivamente in presenza di uno dei casi previsti dal settimo comma dell'art. 21, legge 247/2012.
Per
 la sola ipotesi di maternità/adozione l’esonero dal pagamento della 
contribuzione minima può essere estesa fino a tre anni in presenza di 
una pluralità di eventi.
Le 
domande di esonero dal pagamento dei contributi minimi 2017 (fermo 
restando quanto dovuto per il contributo di maternità e quanto dovuto in
 autoliquidazione sulla base dell'effettivo reddito professionale e 
volume d'affari iva, prodotti nel limite massimo del contributo 
soggettivo complessivamente dovuto ai sensi dell’art. 7 del regolamento 
di attuazione dei commi 8 e 9 dell’art 21 L.247/2012) potranno essere 
presentate, dagli iscritti alla Cassa, con riferimento alla 
contribuzione minima del medesimo anno, entro e non oltre il 30 settembre 2017, esclusivamente mediante la procedura web appositamente realizzata e disponibile sul sito della Cassa nella sezione:" Accesso Riservato" - Servizi On-Line-Istanze OnLine".
Le domande di esonero per malattia o per assistenza a congiunto potranno essere inoltrate solo previa stampa e successivo inoltro della relativa certificazione.
L'ammissione
 al beneficio è subordinata all'accertamento dei requisiti da parte 
della Giunta Esecutiva della Cassa, e l’esito dell'istanza sarà 
comunicato ad ogni singolo richiedente al termine dell'istruttoria.
La Direzione Generale
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